OIV

Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
c. 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009

Come richiamato dalla delibera ANAC n. 203 del 17 maggio 2023
"Da ultimo, ai sensi dell’art. 1, comma 562, della legge 29 dicembre 2022, n. 179, (legge di bilancio per il 2023), pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, “ Le attribuzioni previste dall'articolo 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti.”

OIV e funzioni di attestazione della trasparenza

Presso le istituzioni scolastiche non è costituito un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Le attribuzioni previste dall'art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. 150/2009 sono svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti ai sensi dell'art. 1, comma 562, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

I soggetti sotto indicati sono pubblicati in qualità di revisori dei conti che svolgono le funzioni di attestazione della trasparenza e non quali componenti di un OIV scolastico.

Revisori dei conti

Nessuna nomina di revisore dei conti risulta attualmente allegata.

— = dato non desumibile dal documento di nomina allegato.

Decreto di nomina (140.7 KB)Informazioni sul documento

Verbale di insediamento (85.67 KB)Informazioni sul documento

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